Equo compenso anche per i giornalisti lavoratori autonomi.

La norma sull’equo compenso per i professionisti, all’interno del Collegato fiscale alla legge di Bilancio per il 2018, e’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Nella prima stesura del decreto fiscale riguardava solo gli avvocati ma successivamente e’ stato esteso dalla legge di conversione (si veda comma 2, art.13bis) del decreto fiscale , a tutte le categorie di professionisti: da quelli iscritti ad un ordine professionale (avvocati, giornalisti, commercialisti, ingegneri, ad un collegio (geometri), o ad associazioni (infermieri), e troverà applicazione nei rapporti tra il lavoratore autonomo e l’azienda privata o pubblica.

La nuova legge prevede numerose misure e introduce un principio-tutela per il quale i professionisti avranno un minimo salariale sotto il quale non si potra’ scendere,determinato proporzionalmente alla quantita’ e alla qualita’ del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Nel caso di giornalisti il testo disciplina il cosiddetto equo compenso dovuto in caso di prestazioni erogate da coloro che lavorano come free lance, i titolari di Partita Iva e i co.co.co.

Di fatto, la normativa tende a garantire un compenso minimo a tutti i professionisti in modo da tutelare tutti i lavoratori che esercitano la professione con un riconoscimento economico “proporzionato” al lavoro svolto.

Un principio che anche la Pubblica Amministrazione è tenuta a riconoscere.

La disposizione prende come riferimento i parametri giudiziari emessi dai Ministeri vigilanti sugli Ordini professionali (come quelli vigenti per gli avvocati), e per le altre categorie serviranno comunque successivi interventi normativi per stabilire il quantumdi questi minimi ma la fissazione del principio e’ il passo al quale miravano le professioni.

La disciplina è diretta sia verso i rapporti tra privati sia verso la Pubblica Amministrazione, la quale in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della presente legge.

La norma introduce clausole vessatorie che i professionisti possono richiedere di annullare – nel giro di due anni dalla firma del contratto – pur mantenendo la validita’ complessiva del rapporto di lavoro.

Tra i punti che i professionisti possono impugnare ci sono l’anticipazione delle spese delle controversie a carico esclusivo del professionista, la dilatazione dei tempi di pagamento oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, la possibilità di modificare il contratto unilateralmente da parte del committente, l’imposizione di una rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione.

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