Partite Iva, cosa cambia nei regimi forfettari.

da Il Giornale delle Partite Iva

I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni:

  • per quanto riguarda l‘IVA sono in generale esonerati dal versamento dell’imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell’IVA a credito):
    • inoltre sono esonerati dall’obbligo:
      • della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
      • della registrazione degli acquisti;
      • della tenuta e conservazione dei registri;
      • della dichiarazione e comunicazioni IVA;
      • della comunicazione dati fatture c.d. spesometro;
      • della comunicazione black list;
      • della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute;

 

  • sono invece obbligati:
    • a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
    • a certificare e conservare corrispettivi. (sulle fatture emesse andrà riportata la l’indicazione normativa del regime forfettario) ;
    • a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
    • a versare l’IVA in relazione agli acquisti di beni intra UE e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge ( da valutare caso per caso anche in base al volume di ricavi e alle nuove normative vigenti dal 2018) .

 

  • per quanto riguarda le imposte sui redditi:
    • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
    • determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
    • sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
  • per quanto riguarda l‘IRAP, essi sono esclusi da tale imposta;
  • per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri);
  • per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d’imposta, essi:
    • non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;
    • non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.

Gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale agevolato, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale ovvero una riduzione del 35% sulla contribuzione dovuta ai fini previdenziali, beneficio subordinato ad apposita domanda da inviare all’Inps.

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