Debutta il nuovo modello 730, la dichiarazione dei redditi precompilata online.

08-dichiarazione.EPSConto alla rovescia per la rivoluzione 730. Dal 15 aprile sarà disponibile online il nuovo modello di dichiarazione precompiltata, destinato a circa 20 milioni di contribuenti, lavoratori dipendenti e pensionati. L’Agenzia delle Entrate ha avviato una fitta campagna informativa, online, in tv, alla radio e anche sulle strade delle città via camper, ma intanto ecco una mini-guida al nuovo sistema.

COS’È: Si tratta di una vera e propria dichiarazione dei redditi nella quale l’Agenzia delle Entrate ha già inserito i dati su redditi, ritenute, versamenti e alcune spese detraibili o deducibili. Il contribuente deve solo verificare se i dati inseriti sono corretti. Quindi, a seconda dei casi, può accettare la dichiarazione senza fare modifiche, rettificare i dati non corretti, integrare la dichiarazione per inserire altre spese deducibili o detraibili.

I TEMPI: La dichiarazione sarà disponibile online dal 15 aprile. Potrà essere presentata dal primo maggio al 7 luglio.

RESTA ALTERNATIVA TRADIZIONALE: La precompilata e’ comunque facoltativa. E’ infatti sempre possibile presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (modello 730 o modello Unico).

PER CHI È PREDISPOSTA: Per il primo anno di sperimentazione, il 730 precompilato vale per i contribuenti che hanno percepito nel 2014 redditi di lavoro dipendente inseriti nella Certificazione Unica 2015 ed hanno presentato per il 2013 il modello 730 oppure il modello Unico o Unico Mini.

GLI ESCLUSI: Sono i contribuenti non in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730 o che non possono presentarlo personalmente. Tra questi i contribuenti con partita Iva (tranne i produttori agricoli in regime di esonero).

COME ACCEDERE: occorre essere in possesso delle credenziali Fisconline rilasciate dalle Entrate (codice Pin e password), oppure della Carta Nazionale dei Servizi o delle credenziali Inps. Effettuato l’accesso, si possono visualizzare: la dichiarazione precompilata, l’elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto inserire perche’ non completi o incongruenti. Il contribuente puo’ chiedere di vedere questi documenti anche al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se presta assistenza fiscale, a un Caf o a un commercialista. In questi casi, è necessario rilasciare preventivamente un’apposita delega.

I DATI GIA’ PRESENTI: L’Agenzia inserisce nel 730 precompilato le informazioni contenute nella Certificazione Unica (redditi di lavoro dipendente, compensi di lavoro autonomo occasionale, ritenute Irpef, addizionale regionale e comunale, dati dei familiari a carico), alcuni dati contenuti nella dichiarazione dell’anno precedente (eccedenze di imposte non richieste a rimborso, oneri detraibili in più periodi d’imposta) e altri dati presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti effettuati con il modello F24), oltre agli interessi passivi sui mutui in corso, i premi assicurativi e i contributi previdenziali e assistenziali e i contributi versati per lavoratori domestici.

COSA MANCA: Per l’anno 2014 l’Agenzia non ha ancora inserito spese sanitarie, spese per istruzione, spese funebri e assegno al coniuge separato, perché non in possesso delle informazioni.

INTEGRAZIONI E CORREZIONI: Se il 730 precompilato non richiede alcuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, o mancano del tutto, il contribuente e’ tenuto a modificarlo direttamente o tramite sostituto, Caf e professionista. Quando la dichiarazione e’ modificata, viene elaborato e messo a disposizione un nuovo modello 730 con il risultato della nuova liquidazione delle imposte dovute o del rimborso spettante. Al contribuente che accetta il modello 730 precompilato, senza apportare modifiche, non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione e non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro. Se, invece, il contribuente modifica la precompilata (direttamente o tramite il sostituto d’imposta), l’Agenzia eseguirà il controllo formale su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni (banche, assicurazioni ed enti previdenziali). (ANSA)