Evasione fiscale, GdF sequestra per equivalente beni per 71 milioni di €.

5846_foto 1In data odierna, militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo “per equivalente” emesso dal GIP presso il Tribunale di Nola, in accoglimento della richiesta presentata da questa Procura della Repubblica, avente ad oggetto conti correnti, rapporti finanziari, beni immobili e mobili registrati nonché quote sociali nella disponibilità dei coniugi RAGOSTA Fedele e IOVINO Annamaria nonché di IOVINO Gabriele, fino a concorrenza del valore di oltre 71 milioni di euro.

Somma, questa, corrispondente all’ammontare complessivo dell’IRPEF evasa dai predetti coniugi negli anni dal 2007 al 20 Il (per circa euro 64 milioni) nonché dell’ IRES e dell’IVA evase dalla IMI SUD S.r.l., amministrata da IOVINO Gabriele, nell’anno 2008 (per euro 7.125.000). Agli indagati RAGOSTA Fedele e IOVINO Annamaria sono contestati plurimi reati di dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000), con riferimento alle dichiarazioni dei redditi personali presentate per gli anni d’imposta dal 2007 al 2011, nonché di appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p.).

A carico dell’indagato IOVINO Gabriele è ipotizzato il reato di dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000), con riferimento alla citata IMI SUD S.r.l. (limitatamente all’anno 2008) nonché il concorso con RAGOSTA Fedele nel reato di appropriazione indebita aggravata, con riferimento alle somme al medesimo corrisposte dalla IMI SUD S.r.l.. Secondo la ricostruzione accusatoria, i coniugi RAGOSTA Fedele e IOVINO Annamaria hanno ricevuto nel tempo dalle società DAGAR S.r.l. e IMI SUD S.r.l., attraverso bonifici bancari accreditati in varie tranches su propri conti correnti personali, somme di denaro ammontanti nel complesso a circa 165 milioni di euro, a titolo di restituzione di fittizi finanziamenti (in realtà mai effettuati), nella loro qualità di soci.

In particolare, è stato accertato che la DAGAR S.r.l. aveva strumentalmente aderito all’istituto del c.d. “condono tombale” (art. 9 della legge 289/2002) per la definizione dell’annualità di imposta 2002, così beneficiando della facoltà di non conservare i documenti e le scritture contabili relativi agli accadimenti gestionali fino al 31 dicembre 2002.

Sfruttando tale facoltà, in sede di “riapertura” delle scritture contabili al IO gennaio 2003 erano state effettuate delle annotazioni assolutamente artificiose, al fine di ottenere il duplice effetto di generare contestualmente:

a. da un lato, un fittizio credito IVA a favore dclla socictà, dall’ingente importo di euro 146.000.000, in gran parte utilizzato per effettuarein più annualità successive – indebite compensazioni d’imposta e/o di contributi: per tali indebite compensazioni (integranti il reato di cui all’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 e oggetto di separato procedimento penale), i coniugi RAGOSTA sono stati condannati (in primo grado) dal Tribunale di Nola 1’11 novembre 2014;

b. per altro vcrso, un fittizio debito, di pari importo, da parte della DAGAR S.r.l. nei confronti dei soci RAGOSTA Fedele e laVINO Annamaria, poi progressivamente “stornato” fino a completo esaurimento, negli anni dal 2006 al 2011, mediante i suddetti bonifici a titolo di restituzione dell’inesistente fi nanziamento.

Con riguardo invece alla IMI SUD S.r.l. è stato appurato che, attraverso una serie di annotazioni contabili effettuate nell’anno 2008, anch’esse assolutamente artificiose, sono stati evidenziati costi inesistenti, relativi a falsi acquisti di merci per euro 15.000.000 (con corrispondente IVA a credito inesistente per euro 3.000.000), nonché un fittizio debito della società nei confronti dei soci pcr curo 18.000.000, anch’esso totalmente stornato nel successivo anno 2009 mediante bonifici bancari effettuati in favore del socio RAGOSTA Fedele, con la causale di restituzione dciI’ inesistcntc finanziamento.

Le somme di cui si sono, secondo la ricostruzione di questa Procura, indebitamente appropriati i coniugi IZAGOSTA attraverso il clescritto artifìcioso meccanismo, costituiscono “illeciti proventi” da assoggettare a tassazione (ai sensi dell’art. ]4 della legge 537/1993).