TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) 2015, scadenza saldo mercoledì 16.

tasiCalcola IMU – TASI – IMU+TASI

Il Comune di Napoli i signori contribuenti che, in caso di possesso dell’immobile inferiore a 12 mesi, per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta a Saldo utilizzando il programma sopra indicato, nel campo “mesi di possesso” bisogna inserire solo il numero dei mesi di possesso maturati nel secondo semestre dell’anno; e nel campo “includi nell’acconto” bisogna selezionare la voce “NO – acquistato dopo giugno”.

Aliquote

Il Comune di Napoli con deliberazione Consiliare n° 35 del 6 agosto 2015, ha determinato le seguenti aliquote di imposta:

A) Aliquota abitazioni principali non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7) e relative pertinenze (categorie catastali C2, C6 e C7): 3,3 per mille Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3958)

Si rammenta che sono equiparate alle abitazioni principali e, di conseguenza, sono soggette al pagamento della TASI, anche se di categoria catastale A1, A8 o A9, le seguenti unità immobiliari:

  1. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall’anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  2. ad una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso;
  3. unità immobiliare concessa in comodato (regolarmente registrato) dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli) che la utilizzano a titolo di abitazione principale, risultante dalla residenza anagrafica, purché il nucleo familiare del comodatario (occupante) abbia un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L’equiparazione in questione decorre dalla data di registrazione del contratto di comodato. In caso di più unità immobiliari, concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione in questione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
  4. casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi;
  5. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  6. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia (per tali immobili, a decorrere dal 1° luglio 2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze);
  7. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.

B) Aliquota “beni merce”: 2,5 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3961)
Tale aliquota si applica alle unità immobiliari costruite e destinate, dalla ditta costruttrice, alla vendita, per tutto il periodo in cui permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locate.

Pertinenze dell’abitazione principale

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Pertanto, per le pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, il contribuente è assoggettato al pagamento dell’IMU.

Detrazione abitazione principale

Sull’imposta dovuta (sia per le abitazioni principali, sia per gli immobili equiparati alle abitazioni principali) spetta una detrazione annuale di € 150,00 per le unità immobiliari con rendita catastale fino a € 300,00; spetta una detrazione annuale di € 100,00 per le unità immobiliari con rendita catastale oltre i € 300,00.

Contribuenti abitazioni principali

Il contribuente tenuto al versamento è il proprietario che risiede nell’immobile. In caso di più proprietari residenti il versamento dell’intero tributo può essere effettuato da uno solo di essi, con effetto liberatorio anche per gli altri proprietari residenti. Qualora i proprietari non siano tutti residenti nell’immobile, uno dei proprietari residenti può effettuare il versamento del tributo dovuto in ragione della percentuale di possesso di tutti i proprietari residenti. Viceversa i proprietari non residenti nell’immobile non sono assoggettati alla TASI, bensì sono tenuti al versamento dell’IMU.
Per gli immobili equiparati all’abitazione principale (anziani o disabili, cittadini residenti all’estero, ecc.) l’imposta è versata dal proprietario ovvero da uno dei proprietari.

Valore imponibile

Si ottiene incrementando la rendita catastale dell’immobile del 5% ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:

  1. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  2. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  3. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
  4. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
  5. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Immobili storici: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n° 42/2004 il valore imponibile (calcolato come specificato sopra) è ridotto del 50%.

Versamento del saldo (entro il 16 dicembre 2015)

In sede di saldo il contribuente deve versare, a conguaglio, le somme ancora dovute, calcolandole sulla base delle aliquote deliberate dal Comune, al netto di quanto già pagato in sede di Acconto (16 giugno 2015). In base a quanto disposto dall’art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’imposta può essere versata utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale n. 1017381649.

Importi minimi

Il contribuente non deve procedere al pagamento dell’imposta se l’importo da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta (acconto e saldo).

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