Dal 19 giugno 2026 esercitare il diritto di recesso per prodotti e servizi acquistati online diventerà più semplice e immediato.
Entra infatti in vigore una nuova procedura digitale che impone alle aziende di mettere a disposizione dei consumatori un sistema chiaro e facilmente accessibile per annullare un contratto o richiedere il reso di un acquisto effettuato sul web .
La novità riguarda e‑commerce, piattaforme digitali, servizi in abbonamento, applicazioni online e tutti i professionisti che concludono contratti a distanza con i consumatori .
Un pulsante per recedere: cosa prevede la norma
La misura nasce dall’aggiornamento del Codice del Consumo, che recepisce le nuove disposizioni europee sulla tutela dei consumatori . Pur non utilizzando formalmente l’espressione “pulsante di recesso”, la normativa obbliga le aziende a predisporre una funzione online ben visibile, identificabile con diciture come “Recedi dal contratto” o formule equivalenti .
L’obiettivo è superare le difficoltà che molti utenti incontrano quando cercano di annullare un acquisto o interrompere un abbonamento, spesso costretti a cercare moduli nascosti o inviare email poco intuitive .
Cosa cambia per chi acquista online
Fino a oggi, per esercitare il diritto di recesso era spesso necessario compilare moduli, inviare comunicazioni via email o cercare informazioni all’interno dei siti web .
Con le nuove regole:
- il consumatore potrà avviare la procedura direttamente dall’interfaccia utilizzata per l’acquisto, senza passaggi aggiuntivi o percorsi complessi ;
- il sistema dovrà essere sempre disponibile per tutto il periodo previsto dalla legge per esercitare il recesso e dovrà risultare facilmente accessibile .
Quando il recesso è considerato valido
La normativa stabilisce che il diritto di recesso si considera esercitato correttamente se la dichiarazione online viene trasmessa entro i termini previsti dalla legge .
A fare fede sarà quindi il momento dell’invio della richiesta da parte del consumatore, e non quello della successiva lavorazione da parte dell’azienda .




















































