Non ci fu danno erariale, docente Federico II assolto in appello.

L'ingresso della Corte dei Conti durante la cerimonia di parificazione del rendiconto generale dello Stato per lÂ?esercizio finanziario 2019, Roma 23 giugno 2020. ANSA/FABIO FRUSTACI

La sezione d’appello della Corte dei Conti ha assolto il professor Paolo Stampacchia, docente dell’Università di Napoli “Federico II”, che in primo grado era stato condannato dalla Corte dei conti della Campania al risarcimento del danno di 241 mila euro in favore dell’ateneo per avere svolto in modo continuativo e senza autorizzazione attività libero professionale incompatibile con il proprio status di docente a tempo pieno.

La terza sezione centrale d’Appello della Corte dei conti, con sentenza depositata il 31 maggio scorso, ha stabilito che “non può essere condiviso il ragionamento” della Procura e del giudice di primo grado secondo cui “il carattere della abitualità, sistematicità e continuità” dell’attività extraistituzionale di Stampacchia “sarebbe stato avallato dal possesso ininterrotto della partita IVA”.

Per i giudici d’appello, infatti, “la titolarità di una partita IVA da parte di un docente universitario, non implica, automaticamente, che ogni attività fatturata sia contraria ai doveri di esclusività, in quanto, non è accertativa del carattere di abitualità e sistematicità della stessa”. Inoltre va sottolineato, scrivono i giudici, che il docente ha “prodotto una serie comunicazioni e di richieste per svolgimento delle diverse prestazioni extra-istituzionali contestate, e che appare erronea l’argomentazione del primo giudice che, senza alcuna prova al riguardo, le ha ritenute irrilevanti e prive di effetto”. Al contrario, tali comunicazioni “attestano la ragionevole convinzione sulla liceità della propria condotta, con conseguente assenza di colpa grave ad esso imputabile. La non corretta ricostruzione in fatto della esaminata vicenda, ne ha compromesso quindi l’inquadramento giuridico, determinando la sostanziale infondatezza dell’azione di danno”.

In conclusione, secondo i giudici d’appello, “non appaiono ravvisabili comportamenti oggettivamente antigiuridici e dannosi” da parte del professor Stampacchia e, “in ogni caso, va esclusa la sussistenza di profili di dolo o colpa grave”. In riforma dunque della sentenza di primo grado, il docente è stato “assolto dagli addebiti formulati nei suoi confronti dalla Procura regionale”. (ANSA).

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