Certificati medici, le omissioni portano alle aggressioni, le condiscendenze portano all’ilecito.

da Medici senza Carriere riceviamo e pubblichiamo

Il certificato medico di malattia deve essere richiesto al proprio Medico curante (non necessariamente individuabile, dall’art. 2 della Legge n. 33/1980, nella figura del Medico di Medicina Generale, ma estensibile a medici diversi da quelli di “libera scelta”) solo quando l’Assistito sia da lui visitato, e non può essere da quest’ultimo rilasciato per giustificare assenze per malattie constatate da altri Medici o dipendenti da prestazioni eseguite da altri Sanitari (Art. 45, comma 2, lettera h ed Art. 52, comma 2 e 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, reso esecutivo tramite intesa Conferenza Stato Regioni del 23 marzo 2005); poiché il Medico di Medicina Generale non è tenuto alla loro trascrizione, in tali circostanze, il certificato dovrà essere rilasciato dai seguenti operatori sanitari (Circolare INPS n. 99/96 del 13 maggio 1996):
Medico specialista ambulatoriale sia dei poliambulatori delle USL sia degli ambulatori ospedalieri, quando l’Assistito si sia recato direttamente da questi medici o vi sia stato inviato da altri operatori sanitari;
Medico del pronto soccorso in caso di ricorso da parte dell’Assistito a questa prestazione;
Medico dell’accettazione degli ospedali o delle case di cura private o accreditate, quando l’Assistito si sia recato in tali strutture per essere ricoverato, sia in caso d’urgenza che in caso di ricovero ordinario;
Medico specialista convenzionato esterno, nel caso in cui l’Assistito vi sia stato inviato da altri operatori sanitari.

Si ricorda che il Medico certificante, ritenuto, dalla Giurisprudenza corrente, essere
“Pubblico Ufficiale”, attesti una malattia inesistente od un falso aggravamento di una patologia, commette il reato di “Falso in atto pubblico” (Sentenza n. 352 del 18 marzo 1999 della V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione) ed, in concorso con il lavoratore suo assistito, anche il reato di “Truffa aggravata” (Art. 640, II comma C.P.) ai danni dell’Istituto Previdenziale e del datore di lavoro.

CASI PARTICOLARI
Irreperibilità del Medico curante: in alcune rare circostanze, ad esempio quando necessiti un intervento medico d’assoluta urgenza ed il Medico curante od uno dei Medici sopra indicati, abilitati a rilasciare le relative certificazioni, non sia reperibile, il lavoratore potrà richiedere e produrre (all’INPS e/o al datore di lavoro) il certificato medico rilasciato, invece che sull’apposito modulario, su carta intestata di un Medico libero professionista interpellato per l’urgenza, a condizione che tale attestazione contenga i requisiti sostanziali richiesti (Intestazione, nominativo del lavoratore, data di rilascio, diagnosi, prognosi d’incapacità
temporanea al lavoro, timbro e firma del Medico). La Circolare INPS n. 99/96 del 13 maggio 1996, stabilisce, inoltre, che per una corretta erogazione dell’indennità di malattia, il lavoratore deve integrare tale certificazione con tutte le notizie abitualmente richieste nel certificato predisposto dall’INPS: generalità del lavoratore, codice fiscale, domicilio, reperibilità durante la malattia, datore di lavoro e suo indirizzo con codice INPS dell’azienda, ecc.; per l’eventuale prosecuzione della malattia ci si dovrà, ovviamente, servire del proprio Medico curante o dei Medici abilitati a rilasciare tali certificazioni, ai quali dovrà, in ogni caso,
essere prodotta una copia del primo certificato.

Lavoratori turnisti: qualora la malattia insorga poco prima di un turno serale, notturno o festivo, per cui il Medico curante non è più reperibile, atteso che i Medici preposti al servizio di Guardia Medica non hanno obbligo di certificazione, sarà necessario che il lavoratore ammalato, lasci la chiamata al proprio Medico curante prima delle ore 10.00 del mattino della giornata non festiva immediatamente successiva a quella d’inizio della malattia, per richiedere la relativa certificazione, poiché il Medico curante può rilasciare il certificato di malattia solo dalla data in cui visiti il lavoratore, limitandosi a recepire ed a trascrivere quanto dichiarato dal lavoratore ammalato circa la data d’inizio della malattia (di norma, in tali circostanze, può essere indicato il giorno precedente), biffando la casella “turno” dell’apposito modulario.

Premesso ciò, i Medici di Medicina Generale sono quotidianamente in conflitto con un’utenza, che sempre più spesso richiede che il certificato telematico di malattia sia trasmesso a mezzo telefonico, mail o what’s app, nonostante sia REATO, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 (Decreto Brunetta) Art. 55- quinquies – (False attestazioni o certificazioni).

Nella fattispecie, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. 3.
La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

Bisogna aggiungere che in Campania, quasi sempre, i dipendenti ospedalieri, i medici di Pronto Soccorso, specialisti di strutture sanitarie convenzionate e private, dopo una visita o una dimissione ad un paziente omettono la certificazione telematica di malattia, riferendo al paziente di recarsi dal proprio medico di famiglia. Qualcuno pensa di evitare la commissione del reato, omettendo la prognosi sul referto, non rendendosi conto che fa una doppia omissione, in quanto rilasciare una prognosi, anche di zero giorni, è un obbligo su ogni referto di una visita medica. È opportuno che tali medici cambino repentinamente la loro
condotta, in quanto si espongono ad un reato di omissione/rifiuto d’atto d’ufficio, ai sensi del Codice Penale art. 328.

I Medici di Medicina Generale, quindi, si trovano ogni giorno in un sandwich: o compiacere l’assistito e rischiare di effettuare un falso in atto pubblico, oppure esigere che il paziente ritorni nella struttura sanitaria dove gli è stato omesso/rifiutato il certificato, scatenando una conflittualità che può portare alla perdita del rapporto di fiducia con il proprio paziente e, nel peggiore dei casi, subire atti di violenza, come si evince dagli ultimi fatti di cronaca.

Alla luce delle numerose segnalazioni e richieste di risoluzione della gravosa criticità da parte di Medici di Medicina Generale, Medici senza Carriere auspica che le Organizzazioni Rappresentative dei Dirigenti Ospedalieri e di tutti i Medici Specialisti si prodighino affinché i medici ospedalieri e specialisti convenzionati ASL e qualsiasi medico che operi in strutture sanitarie convenzionate e private, rispettivamente, si vogliano occupare della problematica, liberando così i Medici di Medicina Generale da codesto fardello, che li può esporre a pericolo per la propria incolumità

Un appello al Presidente della Giunta regionale di Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, affinché, con il Suo pragmatismo e capacità di risoluzione, intervenga per evitare che si perseveri nella violazione della Legge, che ha come conseguenza una mancata fluidità del Sistema Sanitario Regionale, arrecando disagi e danni alla Salute dei Cittadini.

Ci appelliamo agli Ordini dei Medici-Chirurghi delle cinque province campane, affinché facciano in modo che ogni medico sia rispettoso del Codice Deontologico nei confronti dei Colleghi e, soprattutto, nei confronti dei Cittadini, evitando di perseverare in una omissione che, oramai, nei territori campani è diventata prassi consolidata.