Medici senza Carriere: incarichi provvisori impediscono costituzione rete territoriale di assistenza.

Le AASSLL delle province campane, in seguito al susseguirsi di pensionamenti dei medici di famiglia, hanno attivato da circa un anno le procedure per incarichi provvisori di assistenza primaria, per dare un’assistenza temporanea a quei cittadini che hanno perduto la presa in carico da parte del proprio medico di fiducia, per quiescenza programmata, per pensionamento anticipato, o, purtroppo, per decesso; decessi avuti in particolar modo per complicanze da infezione da COVID-19.

Gli incarichi provvisori di assistenza primaria sono normati dall’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale, art. 38

.-Art. 38 comma 1 recita: “1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte disponibili, l’Azienda, sentito il Comitato di cui all’art. 23, può conferire ad un medico residente nell’ambito territoriale carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale di settore o, se esistente, alla graduatoria di disponibilità di cui all’art. 15, comma 12 del presente Accordo, un incarico temporaneo.”

-Art. 38 comma 2 recita: “Tale incarico, di durata comunque inferiore a dodici mesi, cessa alla sua scadenza o nel momento in cui viene individuato il medico avente diritto all’inserimento. Al medico di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all’art. 59, lettera “A”, comma 1.”

-Art. 38 comma 3 recita: “ Nel caso in cui sia necessario proseguire la durata di un incarico provvisorio, i successivi incarichi vengono attribuiti secondo l’ordine della graduatoria regionale di settore o, se esistente, della graduatoria di disponibilità, a seguire rispetto al medico precedentemente incaricato.”

-Art. 38 comma 4 recita: “L’incarico di cui al comma 1 non viene conferito quando l’eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli medici iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale non supera le 300 unità. In tal caso si applica il disposto dell’articolo 39, comma 3.”

-Art. 38 comma 7 recita: “ Qualora in un ambito territoriale si determinino le condizioni previste al comma 1, l’Azienda è tenuta ad informare, entro 20 giorni dall’evento, i cittadini interessati dalla carenza di assistenza della necessità di procedere ad una nuova scelta del medico tra tutti quelli incaricati nell’ambito territoriale interessato, anche attraverso annunci sui quotidiani, manifesti nei comuni e negli altri luoghi pubblici e, ove ritenuto opportuno, mediante comunicazione diretta agli assistiti.

Leggendo la suddetta normativa, si deduce chiaramente che il medico incaricato provvisorio ha la funzione di tamponare una carenza assistenziale del momento; ergo, al medico incaricato vanno affidati d’ufficio i pazienti lasciati sprovvisti dell’assistenza del proprio medico di famiglia, pur potendo questi ultimi poter scegliere un altro medico convenzionato. Anche perché l’incarico del medico provvisorio non può durare più di undici mesi e l’ASL ha il dovere di rimuoverlo appena in quell’ambito e/o in quel quartiere arrivi un nuovo medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.

Nelle aziende delle province delle altre regioni d’Italia, la procedura degli incarichi provvisori di assistenza primaria viene così applicata.

I Direttori Generali delle AASSLL delle province campane, purtroppo, hanno fatto un gran pasticcio, in quanto gli incaricati provvisori non hanno avuto la presa in carico d’ufficio, ma si è costretti i Cittadini a recarsi agli sportelli scelta/revoca distrettuali ad effettuare una scelta illegittima, poiché il medico incaricato provvisorio non ha diritto alla libera scelta, ma ha semplicemente il dovere di assistere quei pazienti che si sono trovati senza medico di famiglia, affinché non restino senza assistenza in quel lasso di tempo per poter scegliere un nuovo medico convenzionato, il quale medico convenzionato è l’unico ad avere il sacrosanto diritto alla scelta dei pazienti.

Ciò potrebbe avere come conseguenza la restituzione dei compensi da parte di questi medici, che si sono sacrificati per i Cittadini, non avendo, però, l’accortezza di rispettare ed essere vigili ne far rispettare la normativa contrattuale.Sarebbe opportuno, quindi, che Regione Campania assegni nell’immediato le convenzioni di medicina generale inerenti agli ambiti carenti 2020, già in ritardo di un anno, e anche quelle inerenti agli ambiti carenti 2021.

Se ciò non avviene, oltre alle suddette situazioni di illegittimità per violazione contrattuale, nelle province campane continueremo a trovarci con ambiti territoriali senza assistenza, oppure, al perseverante modus operandi, tutto delle AASSLL campane, si continuerà ad incaricare medici, facendogli avere una presa in carico di pazienti in maniera illegittima, che avrà come conseguenza una assistenza temporanea di lunga durata, che non potrà investire sui territori, potendo, quindi, sviluppare modelli di cure primarie efficienti, a differenza di ciò che in questi giorni sta annunciando il Presidente della Giunta Regionale campana, riguardo alla riforma della medicina territoriale, che, proprio per volontà dell’On. Vincenzo De Luca, vada nella direzione della costituzione delle Case delle Comunità, la quale costituzione è per dettatura politica del Governo e del Ministero della Salute.

Medici senza Carriere

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