Richiesta Durc online dal 1 luglio per le imprese.

durc_downDal 1° luglio basterà un clic alle imprese per ottenere il DURC – Documento unico di regolarità contributiva.

Il nuovo meccanismo prevede che un’impresa si colleghi telematicamente all’archivio di Inps, Inail o Casse edili per ottenere un Durc in formato .pdf valido per tutti gli usi, con validità 120 giorni.

Se la posizione è regolare si potrà ricevere il Documento in tempo reale, se invece la posizione risulta irregolare dal punto di vista contributivo, entro 72 ore, saranno trasmesse le cause dell’irregolarità ed entro pochi giorni potrà regolarizzare e ottenere il certificato.
La procedura standard resta attiva, è il paracadute che garantisce comunque la risposta, anche in caso di errori o intoppi nel sistema.

In sintesi vediamo quando deve essere richiesto il DURC:

a) per tutti gli appalti pubblici, intendendo non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni), maanche gli appalti di servizi e forniture ( D.Leg.vi n. 358/92 e n. 157/95 e successivi), nelle seguenti fasi:

  • in fase di partecipazione, per la verifica di eventuali autodichiarazioni;
  • per l’aggiudicazione dell’appalto, ove pretesa;
  • per la stipula del contratto;
  • per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture;
  • per il collaudo e il pagamento del saldo finale.

b) per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.

c) per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell’inizio dei lavori;

d) per il rilascio dell’attestazione SOA;

e) per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori;

f) per l’assegnazione diagevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.

Durc per Imprese senza dipendenti e lavoratori autonomi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito un orientamento che consente di distinguere, in materia di regolarità contributiva, la condizione del lavoratore autonomo che opera con e senza dipendenti:

a) l’azienda artigiana senza dipendenti (anche se opera con familiari iscritti alla Gestione autonoma degli Artigiani come collaboratori) ha l’obbligo di dimostrare solo l’idoneità tecnico-amministrativa ma non la regolarità contributiva;

b) l’azienda artigiana con dipendenti che opera anche con familiari iscritti alla Gestione autonoma degli Artigiani come collaboratori,ha l’obbligo di dimostrare non solo la regolarità contributiva riguardo ai dipendenti ma anche quella della contribuzione che è tenuto a versare per i collaboratori familiari;

c) l’azienda artigiana con dipendenti sia che eserciti individualmente, sia che svolga l’attività in forma societaria, ha l’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva.

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