Separazioni e divorzi dall'Ufficiale di Stato Civile.

StatoCivile_6849La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (G.U. n. 261 del 10-11-2014 – Supp. Ordinario n. 84) ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni:

1) Separazioni e divorzi davanti all’avvocato ai sensi dell’art. 6

La Legge prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970). La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti. L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.napoli.it o alla presentazione presso il Protocollo Generale di Palazzo San Giacomo – Piazza Municipio. Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

2) Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art. 12

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un Avvocato è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell’accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

Competente a ricevere l’accordo è il Comune:

    1. di iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
  • di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
  1. di residenza di uno dei coniugi

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26056